Cerca nel blog

sabato 25 aprile 2026

Decreto sicurezza o insicurezza per decreto? Come si riducono i diritti di tutti, iniziando dal ridurli ai cittadini stranieri.

 


di Antonio Ciniero


Il cosiddetto decreto sicurezza approvato oggi produce almeno tre effetti rilevanti.

1) Il consolidamento di un paradigma fondato sul contenimento e sul controllo.

2) Il rafforzamento delle frontiere interne: non più soltanto gestione dei confini esterni, ma organizzazione interna delle popolazioni migranti attraverso dispositivi amministrativi, detentivi e procedurali.

3) La stabilizzazione dell’eccezione: deroghe estese fino al 2028 e ricorso sistematico al decreto-legge contribuiscono a legittimare una (non) emergenza che si conferma struttura ordinaria di governo.

L’adozione dell’ennesimo decreto sicurezza alla vigilia del 25 aprile non è un dettaglio neutro. È una scelta che produce uno scarto evidente tra il significato pubblico di quella data — la liberazione dal nazifascismo e l'affermazione dei principi costituzionali — e un intervento normativo che, in più punti, comprime garanzie, amplia spazi di eccezione e rafforza dispositivi di controllo di ispirazione chiaramente fascista. Più che una coincidenza, appare come una frattura simbolica: da un lato la memoria di un ordinamento fondato sui diritti, dall’altro l’estensione di strumenti che tendono a sospenderli, almeno per alcuni.

È nei Centri Per il Rimpatrio — nei loro meccanismi di espansione, gestione e regolazione — che questa trasformazione appare nella sua forma più nitida. Se si vuole cogliere il senso profondo del decreto, è nella disciplina della (non) accoglienza, e in particolare negli interventi che riguardano i Centri di permanenza per il rimpatrio, che bisogna guardare.

1. Espansione dei CPR e deroga all’ordinamento ordinario.

Il passaggio più significativo è contenuto nell’articolo 30, che autorizza il Ministero dell’interno, fino al 31 dicembre 2028, a derogare alle disposizioni di legge — con l’eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea — per la realizzazione, ristrutturazione e gestione dei centri. Non si tratta di una semplice accelerazione amministrativa, ma di una sospensione selettiva dell’ordinamento ordinario in un ambito estremamente sensibile: quello della detenzione amministrativa degli stranieri.

Le deroghe possono incidere su:

-procedure di appalto e affidamento, con possibili riduzioni di trasparenza e concorrenza;

- vincoli urbanistici e autorizzativi;

- standard ordinari di gestione e controllo dei servizi.

L’effetto è duplice: da un lato si accelera la costruzione e l’ampliamento dei CPR; dall’altro si istituisce uno spazio giuridico eccezionale, in cui le garanzie sono compresse in nome dell’urgenza. In questo quadro, la detenzione amministrativa tende a consolidarsi non come misura residuale, ma come infrastruttura stabile di governo della mobilità.

2. Affidamenti diretti e gestione opaca.

Questa logica si rafforza con l’articolo 32, che consente l’affidamento diretto alla Croce Rossa Italiana delle attività definite “umanitarie” nei CPR, sempre fino al 2028.

Il nodo non è tanto il soggetto, quanto il meccanismo:

- si bypassano procedure trasparenti;

- si concentra la gestione in pochi attori;

- si riduce la tracciabilità pubblica delle scelte.

Il rischio, molto concreto, è quello di una esternalizzazione poco trasparente della gestione di spazi di sospensione del diritto, in cui soggetti a vocazione umanitaria operano dentro dispositivi detentivi che negano l'essenza stessa dell'umanità, con una tensione strutturale tra funzione assistenziale e funzione di controllo che sarà sempre più schiacciata sul secondo polo.

3. Incentivi economici e rimpatrio “assistito”.

L’articolo 30-bis, così come modificato a seguito delle osservazioni della Presidenza della Repubblica, interviene sui programmi di rimpatrio volontario assistito ridimensionando alcuni degli elementi più critici presenti nella versione originaria. In particolare, il compenso previsto (circa 615 euro) non è più riconosciuto esclusivamente agli avvocati né subordinato all’effettiva partenza dello straniero, ma viene corrisposto per ogni pratica seguita, indipendentemente dall’esito. Inoltre, viene eliminato il coinvolgimento diretto del Consiglio Nazionale Forense nel pagamento dei compensi.

Queste modifiche attenuano il rischio più evidente di una remunerazione direttamente legata al rimpatrio, che avrebbe potuto creare un incentivo distorto verso la conclusione della procedura. Tuttavia, resta una questione di fondo: l’introduzione di un meccanismo economico all’interno di un ambito così delicato continua a produrre una possibile ambiguità tra tutela dei diritti e gestione amministrativa delle partenze.

Anche in assenza di un legame diretto tra compenso ed esito, il dispositivo rischia comunque di orientare le pratiche verso una logica di gestione del rimpatrio più che di pieno accompagnamento giuridico, soprattutto in contesti segnati da vulnerabilità e asimmetrie informative.

4. Notifiche via PEC e accesso effettivo ai diritti.

La possibilità di notificare atti anche via PEC apparentemente è solo una misura tecnica, ma nella prassi solleverà una questione sostanziale: quanto è effettivamente accessibile questo strumento per i destinatari?

In contesti segnati da precarietà abitativa, fragilità linguistica e discontinuità amministrativa, la digitalizzazione delle notifiche può tradursi in una riduzione concreta delle garanzie procedurali, rendendo più difficile esercitare il diritto di difesa nei tempi previsti.

5. Accesso alla giustizia e fine del patrocinio automatico.

Il quadro si completa con l’abolizione del gratuito patrocinio automatico per i ricorsi contro l’espulsione.

La conseguenza è chiara: l’accesso alla giustizia viene subordinato alla capacità economica. Si tratta di un passaggio critico perché incide direttamente su:

- il diritto di difesa (art. 24 Cost.);

- l’effettività della tutela giurisdizionale;

- l’uguaglianza sostanziale.

La giustizia sarà così sempre più selettiva, in sfregio della frase che campeggia in tutti i tribunali italiani "La legge è uguale per tutti", perchè saranno proprio i soggetti più vulnerabili che incontreranno maggiori ostacoli nell’attivare le garanzie previste dall’ordinamento.

Più che un intervento emergenziale, il decreto consolida un modello: la gestione della migrazione come questione di sicurezza, affidata a strumenti eccezionali che tendono a diventare permanenti.

Il punto più delicato non è tanto e solo ciò che queste norme producono oggi, ma ciò che renderanno possibile domani: uno slittamento progressivo del confine tra diritto e amministrazione, tra garanzia e controllo.

Ed è proprio da qui che la questione smette di riguardare soltanto i cittadini stranieri. Perché quando una garanzia viene compressa ai margini, non resta mai confinata lì: tende, nel tempo, a ridefinire l’intero spazio dei diritti e, purtroppo, non dovremo molto... basti vedere gli articoli che comprimono le libertà personali in occasione di manifestazioni presenti in questo stesso decreto. La direzione è chiara, a noi, ai cittadini, ai presidi di democrazia, il compito di invertire la rotta!